Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori 
 
  1. Al testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Il controllo dei repertori  previsti  dall'articolo  67  e'
effettuato su iniziativa  degli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate
competenti per territorio.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  10,
comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni  pubbliche  ed
ogni altro funzionario autorizzato alla  stipulazione  dei  contratti
trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di  notifica
della richiesta. Gli uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  effettuano
verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 
    2. L'ufficio dopo aver controllato la  regolarita'  della  tenuta
del repertorio e della registrazione degli  atti  in  esso  iscritti,
nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati
con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e
dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie  utili,
comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»; 
  b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per l'omessa presentazione  del  repertorio  a  seguito  di
richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo
comma dell'articolo 68, i  pubblici  ufficiali  sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57 ». 
      2. Alle attivita' di cui all'articolo 68,  commi  1  e  2,  del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, come modificati dal comma  1,  si  provvede  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali  previste  a  legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      ((2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del  decreto-legge  10
giugno 1994, n. 357, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la  tenuta»  sono  inserite  le
seguenti: «e  la  conservazione»,  le  parole:  «e',  in  ogni  caso,
considerata regolare» sono sostituite dalle seguenti: «sono, in  ogni
caso, considerate regolari» e dopo le parole: «nei termini di  legge»
sono inserite le seguenti: «o di conservazione  sostitutiva  digitale
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  68  e  73  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131  (Approvazione  del  Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 68 (Controllo del repertorio) - 1.  Il  controllo
          dei repertori previsti dall'articolo 67  e'  effettuato  su
          iniziativa  degli   uffici   dell'Agenzia   delle   entrate
          competenti   per   territorio.    I    soggetti    indicati
          nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c),  i  capi  delle
          amministrazioni  pubbliche  ed   ogni   altro   funzionario
          autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono  il
          repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della
          richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano
          verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 
              2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della
          tenuta del repertorio e della registrazione degli  atti  in
          esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli  estremi  di
          registrazione ivi annotati con le risultanze  dei  registri
          di formalita' di cui all'articolo 16 e dopo  aver  rilevato
          le eventuali violazioni e tutte le notizie utili,  comunica
          l'esito del controllo ai pubblici ufficiali. 
              3. L'Ufficio non puo' trattenere il repertorio oltre il
          terzo  giorno  non   festivo   successivo   a   quello   di
          presentazione.» 
              «Art. 73 (Omessa o irregolare  tenuta  o  presentazione
          del  repertorio).  -  1.  Per  l'omessa  presentazione  del
          repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia
          delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i
          pubblici   ufficiali   sono   puniti   con   la    sanzione
          amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57. 
              2. I pubblici ufficiali  che  non  hanno  osservato  le
          disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con  la  sanzione
          amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni. 
              3. Se  la  presentazione  del  repertorio  avviene  con
          ritardo  superiore  a  sessanta  giorni   ovvero   la   sua
          regolarizzazione  non   avviene   nel   termine   stabilito
          dall'amministrazione  finanziaria  i   pubblici   ufficiali
          possono essere sospesi dalle funzioni per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi. 
              4.  Il  procuratore  della  Repubblica,   su   rapporto
          dell'ufficio del registro, chiede all'autorita'  competente
          l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma
          3.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge 10  giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.  489,  recante
          disposizioni tributarie urgenti per accelerare  la  ripresa
          dell'economia e dell'occupazione, nonche' per  ridurre  gli
          adempimenti a  carico  del  contribuente,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione  di
          sanzioni per irregolarita' formali). - 1. - 2. 
              3. In caso  di  irregolarita'  nella  compilazione  dei
          documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.
          627, la pena pecuniaria non si applica se  il  trasgressore
          versa  all'ufficio   dell'imposta   sul   valore   aggiunto
          competente una somma pari a un centesimo del massimo  della
          suddetta pena entro sessanta giorni  successivi  alla  data
          della  consegna   o   della   notifica   del   verbale   di
          constatazione. 
              4. Nell'articolo 39, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre
          1972, n. 633, sono soppresse le  parole  da:  "e'  ammesso"
          fino alla fine del comma. 
              4-bis. All'art. 41 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre   1972,   n.   633   e   successive
          modificazioni,  dopo  il  quarto  comma  e'   inserito   il
          seguente: 
                "Tuttavia,  qualora  la  violazione  degli   obblighi
          previsti al quarto  comma  non  comporti  variazioni  nelle
          risultanze delle  liquidazioni  periodiche  o  in  sede  di
          dichiarazione  annuale,  si  applicano  esclusivamente   le
          sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non e'
          dovuto pagamento d'imposta". 
              4-ter. A tutti gli  effetti  di  legge,  la  tenuta  di
          qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici  e'
          considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
          cartacei,  nei  termini  di  legge,   dei   dati   relativi
          all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle
          relative dichiarazioni annuali non siano scaduti  da  oltre
          tre  mesi,  allorquando  anche  in  sede  di  controlli  ed
          ispezioni gli stessi risultino  aggiornati  sugli  appositi
          supporti magnetici e vengano stampati contestualmente  alla
          richiesta avanzata  dagli  organi  competenti  ed  in  loro
          presenza. 
              4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma  4-ter,
          la  tenuta  e  la  conservazione  di   qualsiasi   registro
          contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto e',
          in  ogni  caso,  considerata   regolare   in   difetto   di
          trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di
          conversazione sostitutiva digitale  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  successive  modifiche  e
          integrazioni, se in sede di accesso, ispezione  o  verifica
          gli  stessi  risultano  aggiornati  sui  predetti   sistemi
          elettronici e vengono stampati a  seguito  della  richiesta
          avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.».